Lo statuto

STATUTO ORGANICO

 

della Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo (Hero Fund) deliberato dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 21 dicembre 1911, e approvato con R. decreto 11 febbraio 1912,

n. 124.

 

Costituzione, Scopo, Mezzi.

 

 

ART. 1.

 

 

L’istituto fondato dal signor Andrei Carnegie, con la sua lettera in data 17 giugno 1911, è costituito in corpo morale con R. decreto 25 settembre 1911, n. 1088, sotto la denominazione:

“Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo (Hero Fund)”, è retto dal presente statuto.

 

 

ART. 2.

 

 

La fondazione ha sede in Roma presso il Ministero dell’Interno.

 

 

ART. 3.

 

 

L’istituto ha per fine di compensare qualunque atto di eroismo compiuto in Italia o nelle sue acque territoriali da un uomo o da una donna per salvare la vita umana in operazioni di pace. Nella concessione di tali compensi saranno tenute presenti le norme tracciate dal signor Carnegie nella sua lettera 17 giugno 1911 diretta a S.E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, una traduzione della quale viene allegata al presente statuto.

Nei casi di eroismo per i quali non verrà riconosciuto necessario un compenso in danaro verranno conferite apposite medaglie.

 

ART. 4.

 

Il Consiglio di amministrazione qualora si verifichino avanzi nella rendita annuale, dopo avere disposto con liberalità per l’adempimento del fine principale dell’istituto, potrà disporre elargizioni a favore di coloro che furono danneggiati in un caso di infortunio preferendo quei casi ai quali comunque si connettano atti di eroismo.

 

ART. 5.

 

La fondazione provvede al conseguimento dei suoi fini esclusivamente:

1°con le rendite della dotazione di 750.000 dollari costituita dal fondatore;

2°con altri proventi di qualsiasi natura che potessero in seguito pervenire.

 

 

Adunanze ed attribuzionidel Consiglio di amministrazione.

 

ART.6.

 

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo almeno due volte all’anno. L’una in primavera e l’altra in autunno, nei giorni determinati dal presidente.

Le altre ogni qualvolta lo richiede un bisogno urgente, sia per determinazione del presidente, sia su richiesta scritta di almeno due componenti il Consiglio.

L’invito ad intervenire alle sedute, con l’elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere firmato dal presidente e consegnato al domicilio dei consiglieri almeno quindici giorni prima della seduta per le adunanze ordinarie, ed almeno 24 ore prima per quelle straordinarie.

 

 

ART. 7.

 

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, per essere valide, debbono prendersi con l’intervento di almeno quattro dei suoi componenti nelle adunanze di prima convocazione, e con l’intervento di almeno tre in quelle di seconda convocazione.

Nessuna proposta s’intende adottata se non ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

 

ART. 8.

 

I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal segretario e sono firmati dal presidente e dal segretario stesso.

 

ART. 9.

 

Il Consiglio provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell’istituto, alla erogazione delle rendite ed all’impiego dei fondi disponibili; ha il potere di emanare i regolamenti di servizio interno, promuove le modificazioni del presente statuto e delibera in genere su tutti gli affari che interessano l’istituto.

 

Del presidente e del vice presidente.

 

 

ART. 10.

 

 

Il presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta la fondazione in giudizio ed in tutti gli atti della vita di essa; spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio, ne presiede le adunanze, provvede per l’esecuzione delle deliberazioni, dirige e sottoscrive la corrispondenza ufficiale, cura in generale il buon andamento dell’istituto e prende, nei casi di urgenza, tutti i provvedimenti conservatori informandone tosto il Consiglio.

Per l’esercizio delle sue funzioni egli ha il suo domicilio presso la sede dell’istituto.

 

ART. 11.

 

In caso di assenza o impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il vice presidente.

 

Concessione delle ricompense

 

 

ART. 12.

 

Al Consiglio di amministrazione spetta di provvedere alla concessione delle ricompense a norma degli articoli 3 e 4.

Esso prenderà in esame le domande di ricompensa che gli saranno rivolte, sotto qualunque forma gli vengano presentate.

Esso potrà inoltre concedere ricompense di sua iniziativa, su proposta sia del presidente che dei suoi membri.

In caso di urgenza potrà il presidente concedere sussidi per una volta sola in misura non superiore alle L, 500 per ciascun sussidio, salvo a riferirne al Consiglio nella sua prima adunanza.

 

ART. 13.

 

Il Consiglio determinerà caso per caso l’ammontare del premio da concedersi, tenuto conto dell’importanza dell’atto di eroismo compiuto, del danno subito dal salvatore e dalla situazione economica di lui e della sua famiglia.

La misura di ogni compenso pecuniario non potrà mai eccedere il limite massimo di L. 3000 per ogni anno.

 

ART. 14.

 

Prima della concessione di un compenso il Consiglio d’amministrazione dovrà esaminare se da parte di autorità, organizzazioni, casse, società di assicurazioni, istituzioni, ecc., secondo gli obblighi che loro competono, sia stata concessa all’interessato qualche ricompensa, sussidio o rendita. Soltanto nel caso in cui tali elargizioni venisseroriconosciute insufficienti, l’Istituto subentrerà ad integrarle con maggiori somme.

Il Consiglio dovrà soprattutto curare che gli obblighi dello Stato, dei comuni e degli istituti pubblici e delle federazioni professionali e degli altri enti sopraindicati non vengano in alcun modo scemati dall’attività dell’istituto.

 

ART. 15.

 

Il Consiglio prima di deliberare il conferimento di medaglie, dovrà tenere conto delle eventuali decisioni che fossero state prese dalle competenti commissioni per le ricompense al valor civile, ed al valor militare istituite con Regi decreti 30 aprile 1851 e 1° marzo 1836.

 

ART. 16.

 

Le concessioni di compensi o premi agli eroi ed alle eroine saranno disposte senza tener conto dei loro precedenti morali, dovendosi essi considerare in ogni caso riabilitati dall’atto di eroismo compiuto.

Per le concessioni di compensi o premi ai superstiti degli eroi sarà invece invariabilmente richiesto il requisito della buona condotta.

 

ART. 17.

 

Tutti i sussidi concessi con carattere continuativo dovranno cessare:

a ) per gli eroi ed eroine quando avranno riacquistato la capacità a riprendere le proprie occupazioni ed a provvedere al mantenimento di sé stessi e della loro famiglia;

b) per le vedove nel caso che passino a seconde nozze;

c) per gli orfani quando siano in grado di provvedere da sé stessi al proprio sostentamento;

d) per i fanciulli, provvisti di speciali sussidi per una educazione elevata, quando sia stato raggiunto o siasi constatata l’impossibilità di raggiungere il grado di educazione a cui essi erano avviati.

 

ART. 18.

 

La revoca o la cessazione dai sussidi dovrà essrere deliberata dal Consiglio d’amministrazione con giudizio insindacabile nelle stesse forme della concessione.

 

ART. 19.

 

Il Consiglio dovrà provvedere perché sia esercitata periodicamente una regolare vigilanza sui beneficati, allo scopo di accertare la eventuale sussistenza delle cause di revoca o di cessazione delle concessioni di sussidi, preferibilmente a mezzo delle pubbliche autorità od istituzioni.

 

ART. 20.

 

Con le stesse norme sopraindicate saranno concesse ed eventualmente sospese o revocate le elargizioni di cui alla seconda parte dell’art. del presente statuto, a favore di coloro che furono danneggiati in caso di infortunio e delle loro vedove od orfani.

 

ART. 21.

 

I fondi della istituzione e le relative rendite verranno custoditi e geriti con norme analoghe a quelle che regolano il maneggio dei denari dello Stato.

 

Norme generali di amministrazione.

 

 

ART. 22.

 

Per i servizi di segreteria e di cassa la fondazione si varrà dell’opera dei funzionari ed impiegati del ministero dell’interno che verranno all’uopo dallo stesso ministero designati.

 

ART. 23.

 

L’anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio d’amministrazione, nella sessione d’autunno approva il bilancio attivo e passivo per l’anno seguente e nella sessione di primavera il conto consuntivo dell’anno precedente.

 

ART. 24.

 

I mandati di pagamento non sono validi se non sono muniti della firma del presidente o del vice presidente e del segretario. I pagamenti relativi potranno essere eseguiti a mezzo di vaglia postali o vaglia bancari.

 

ART. 25.

 

Nessuna responsabilità personale ricadrà sui membri del Consiglio d’amministrazione per gli atti da esso regolarmente compiuti.

 

ART. 26.

 

Le funzioni del presidente, del vice presidente e dei componentiil Consiglio d’amministrazione sono gratuite.

Danno però diritto al rimborso delle spese forzose incontrate per il compimento di speciali incarichi.

 

ART. 27

 

Una relazione contenente una particolareggiata esposizione delle somme elargite e dei motivi di ciascuna concessione con le indicazioni delle persone beneficate, sarà ogni anno a cura del Consiglio di amministrazione compilata e largamente diffusa.

Le relazioni annuali saranno conservate e raccolte nell’archivio della fondazione che dovrà in qualsiasi tempo rilasciarne gratuitamente copia agli interessati che ne facessero richiesta.

Una lista dei nomi degli eroi e delle eroine dovrà essere tenuta esposta nell’ufficio della fondazione in Roma.

Approvato dal Consiglio d’amministrazione nell’adunanza del 21 dicembre 1911.

 

 

Il Presidente

THOMAS O' B.RIEN

 

Il Segretario

BOLLA.

Roma, 26 febbraio 1912.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

 

 

Il Ministro dell'Interno

Presidente del Consiglio dei Ministri

 

 

GIOLITTI.